Come Fare Annullare un Atto dell’Amministrazione Finanziaria

Se ad un contribuente viene recapitato un atto dell’amministrazione finanziaria (avviso di accertamento, atto di contestazione o altro) può scegliere di pagare in maniera agevolata o di far valere le proprie ragioni in diversi modi (ricorso ,adesione ecc.). Ultimamente, inoltre ha fatto la sua comparsa anche un nuovo istituto, la mediazione tributaria, volto a dirimere senza ricorrere al giudice pretese tributarie sotto i 20 mila euro.

Tuttavia la strada più semplice, ed anche più economica, per vedere riconosciute le proprie ragioni è sicuramente l’autotutela. Attraverso questo istituto il cittadino ha la possibilità di fare annullare un atto amministrativo quando ricorrono particolari condizioni, senza dover instaurare un contenzioso con l’amministrazione finanziaria.

I casi di autotutela – L’articolo 2 del regolamento prevede inoltre alcuni casi in cui l’annullamento possa anche essere effettuato d’ufficio senza quindi che sia necessaria un’istanza da parte del contribuente. I casi sono i seguenti:

Errore di persona;

Evidente errore logico o di calcolo;

Doppia imposizione;

Errore sul presupposto dell’imposta;

Mancata considerazione di versamenti eseguiti;

Sussistenza di detrazioni, deduzioni o agevolazioni non riconosciute;

Errore materiale del contribuente riconosciuto dall’amministrazione finanziaria;

Mancanza di documenti successivamente sanata.

Occorre inoltre ricordare che l’atto annullabile d’ufficio potrà essere sempre annullato senza limiti di tempo, anche qualora vi sia una sentenza definitiva passata in giudicato. Esiste inoltre anche una autotutela parziale, accanto a quella totale, qualora l’atto viziato sia da annullare solo in parte. Qualora ricorrano i presupposti inoltre, il contribuente che ha ottenuto l’autotutela potrà anche richiedere le somme indebitamente versate come rimborso.

Ricorso e mediazione – Nel caso in cui no si ricorra nelle previste ipotesi di autotutela, o qualora questa venga rigettata il contribuente potrà intraprendere la strada del ricorso, nel caso l’atto sia inferiore ai 20 mila euro è obbligatorio preventivamente instaurare la procedura della mediazione tributaria, e qualora questa non porti a risultati si potrà ricorrere al giudice.