Esempio Contratto di Agenzia

In questa guida mettiamo a disposizione un esempio di contratto di agenzia.

L’art. 1742 c.c. definisce agente il soggetto che assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata in altre parole l’agente è l’incaricato della promozione degli affari commerciali di un terzo soggetto, chiamato preponente.

Il contratto di agenzia è un contratto tipico, cioè un contratto che è espressamente regolato dagli artt.1742-1753 c.c.

CONTRATTO DI AGENZIA

La società …………………………., con sede in ……….., via …………….. n. …, P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di ………………………….,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. …………………………. di seguito denominata PREPONENTE
conferisce
alla società /al sig. ………………… con sede / residente …………… in ……………., Cod. Fisc. …………………., P.IVA ……………….. di seguito denominato AGENTE,
l’incarico di
AGENTE DI COMMERCIO
nel rispetto delle seguenti condizioni:
(1) AUTONOMIA E PERSONALITA’ DELL’INCARICO
L’ AGENTE svolgerà la sua attività in forma autonoma ed indipendente avendo la più ampia libertà nella scelta dei modi e tempi di svolgimento dell’incarico,
tenuto conto, tuttavia, delle modalità di adempimento previste dal successivo punto 2).
Per l’espletamento del presente incarico l’AGENTE potrà avvalersi di collaboratori (subagenti, commessi viaggiatori, ecc.) che opereranno per suo esclusivo
conto e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, cosicché gli stessi non potranno mai fare valere alcuna azione, pretesa o diritto verso la PREPONENTE.

(2) MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico viene conferito all’AGENTE affinché lo stesso, con serietà, coscienza professionale e metodicità, con indipendenza ed autonomia, salvo osservare le
direttive e norme emanate ed emanande dalla PREPONENTE, promuova ed incrementi le vendite dei prodotti nei confronti dei clienti di cui al successivo punto
3).
In particolare l’AGENTE si impegna a:
a) visitare regolarmente la clientela ed a trasmettere alla PREPONENTE , via telex, e – mail o telefax, le offerte e gli ordini da Lui raccolti nella zona assegnatagli,
alle condizioni stabilite dalla PREPONENTE, che resta libera di accettare o rifiutare ogni vendita promossa dall’AGENTE in base al presente contratto.
b) visitare la sede dell’azienda della PREPONENTE quando sia dalla stessa espressamente convocato;
c) non offrire né vendere, sia direttamente che indirettamente, i prodotti della PREPONENTE in località non comprese nella zona a lui affidata;
d) coadiuvare gli Ispettori od altri incaricati della PREPONENTE durante la loro permanenza nella zona di sua competenza, accompagnandoli nella visita alla
clientela, e ciò senza pretendere alcun rimborso di spese;
e) fornire alla PREPONENTE le informazioni riguardanti le condizioni del mercato della zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la
convenienza dei singoli affari;
f) raggiungere i target di vendita eventualmente comunicati dalla PREPONENTE;
g) assumere solo ordini con clausola “SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA”, restando pertanto riservata alla PREPONENTE l’accettazione definitiva, in tutto o
in parte dell’ordine;
h) accertarsi con tutti i mezzi opportuni, prima di assumere ordini, della solvibilità dei clienti ed informare tempestivamente la PREPONENTE delle eventuali
variazioni di tale solvibilità che possono compromettere il recupero dei crediti;
i) informare immediatamente la PREPONENTE di ogni contestazione della clientela;
l) mantenere strettamente confidenziali tutte le notizie o informazioni relative alla PREPONENTE ed alle sue attività delle quali l’AGENTE dovesse venire a
conoscenza nell’espletamento dell’incarico affidatogli o in qualsiasi altra occasione;
m) non fare spese di pubblicità per conto della PREPONENTE senza preventiva autorizzazione di quest’ultima. In caso di inosservanza le spese relative non
saranno rimborsate all’AGENTE.

3) (OGGETTO DEL CONTRATTO. ZONA DI COMPETENZA)
L’oggetto del presente contratto è limitato alla vendita dei prodotti costituiti da…………………………. con marchio …………………………. ad oggi fabbricati e/o
commercializzati dalla PREPONENTE quali risultanti dall’ Allegato A) facente parte integrante del presente contratto.
Rimangono invece esclusi dal presente contratto la vendita nella zona riservata all’AGENTE dei prodotti e/o modelli non indicati e/o non menzionati
nell’Allegato A) e comunque gli eventuali altri futuri prodotti e/o modelli che sono, siano o che verranno fabbricati e / o commercializzati, sia direttamente che
indirettamente anche attraverso terzi, dalla PREPONENTE, sia con marchio ……….. che con altro diverso marchio.
L’incarico di AGENTE oggi conferito interesserà tutta la clientela avente sede e/o residenza nella zona geografica costituita da …………………… ad eccezione dei
clienti (direzionali) come meglio definiti all’ Allegato B), costituente parte integrante del presente contratto, che sono e rimarranno anche in futuro di esclusiva
competenza della PREPONENTE ivi compresa l’eventualità di un loro assorbimento e/o fusione da parte/o con altra società e/o soggetto giuridico anche se
residente e/o con sede nella zona dell’AGENTE, mutamento della composizione societaria come anche mutamento della ragione sociale e/o natura giuridica e/o
forma giuridica ivi compresa l’eventuale trasformazione.
Sono e in ogni caso saranno anche in futuro clienti direzionali, con conseguente esclusione di ogni pretesa al riguardo da parte dell’AGENTE, quei negozi e/o
punti vendita e/o centri commerciali e/o unità locali, e/o in comunque spazi destinati alla vendita che siano o saranno concessionari, affiliati commerciali (ivi
compresa l’ipotesi del franchising) dei clienti indicati nell’allegato B) (direzionali) e/o comunque di soggetti giuridici riconducibili ai menzionati clienti (di cui
all’Allegato B) ivi compresa la loro partecipazione, anche quali soci, al capitale di questi ultimi.
In ogni caso l’AGENTE non potrà vantare diritto alcuno a provvigioni (e/o indennità e/o risarcimento) relative a vendite effettuate nella sua zona da parte dei
clienti (direzionali) e, o, comunque, da parte di altri clienti della PREPONENTE, anche residenti e/o con sede al di fuori della zona dell’AGENTE (vendite
effettuate con prodotti forniti dalla PREPONENTE medesima) ivi compresa l’eventualità che dette vendite avvengano, nella zona dell’AGENTE, attraverso la
forma di franchising (affiliazioni commerciali), concessione di vendita e comunque attraverso altri sistemi distributivi.
L’AGENTE dovrà effettuare un volume di affari adeguato all’importanza della zona assegnatagli. A tal fine dovrà promuovere la vendita dei prodotti della
PREPONENTE con continuità ed assiduità.
Sarà facoltà della PREPONENTE porre limiti nella distribuzione alla clientela di qualsiasi dei suoi prodotti come specificati nell’Allegato A), secondo norme che
saranno comunicate all’AGENTE ed alle quali lo stesso dovrà tassativamente attenersi, nonché di cessarne in ogni momento la vendita, senza che con ciò sorga
alcun diritto dell’AGENTE a qualsivoglia provvigione e/o indennizzo e/o risarcimento e comunque rinunciando l’AGENTE sin da ora a pretese in tal senso.

4) ESCLUSIVA
Nella zona geografica di cui al punto 3) e con riferimento ai prodotti di cui all’Allegato A), ad eccezione dei clienti indicati nel menzionato punto 3) di esclusiva
competenza della PREPONENTE, quest’ultima si impegna a non nominare e a non avvalersi, per la promozione e la vendita dei prodotti oggetto del presente
contratto, di altri agenti.
E’ salva la facoltà della PREPONENTE di avvalersi di altri agenti, collaboratori (anche subordinati), procacciatori di affari e comunque di ogni altro intermediario
e di qualsiasi sistema distributivo ( ivi compresa, a titolo puramente esemplificativo, l’istituzione di concessionari, di reti di franchising) in relazione ai prodotti
non compresi nell’Allegato A).
L’AGENTE, a sua volta, limitatamente ai prodotti di cui all’Allegato A, si obbliga a non esercitare, sia direttamente che indirettamente, in proprio e/o per conto
e/o nell’interesse di altra azienda concorrente con la PREPONENTE, sia essa azienda italiana o straniera, nella zona geografica di cui al punto 3) ed in riferimento
a tutta la clientela ivi situata, compresa quella di esclusiva pertinenza della PREPONENTE espressamente indicata nel già citato punto 3) del presente contratto,
alcuna attività di vendita e/o commercializzazione, anche quale agente di commercio.

(5) OBBLIGHI DELLA PREPONENTE
La PREPONENTE deve:
– mettere a disposizione dell’AGENTE la documentazione necessaria relativa ai prodotti oggetto del presente contratto e fornire all’AGENTE le informazioni
necessarie alla sua esecuzione;
– informare l’AGENTE, entro il termine di ….. gg., dell’eventuale rifiuto della proposta d’ordine da quest’ultimo procuratogli.

(6) PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA
I prezzi e le condizioni di vendita dei prodotti oggetto del presente mandato sono quelli previsti dai listini che la PREPONENTE si riserva di modificare in
qualsiasi momento con il rispetto delle proposte d’ordine accettate e in corso di esecuzione.
La modifica dei prezzi e delle condizioni di vendita non comporterà alcun diritto dell’AGENTE ad indennità e/o risarcimento danni in genere.
Resta sin d’ora inteso che eventuali proposte d’ordine inviate dall’AGENTE a prezzi inferiori o con sconti superiori a quelli del listino della PREPONENTE, se da
quest’ultima accettate, saranno evase addebitando all’AGENTE in partita la differenza tra il prezzo stabilito dalla PREPONENTE e risultante dal listino e l’importo
del minore prezzo praticato o del maggior sconto concessi dall’AGENTE.

(7) STAR DEL CREDERE
Le parti sin d’ora convengono di concordare, con riferimento a determinati affari di volta in volta previamente individuati prima della loro esecuzione da parte
della PREPONENTE, la concessione di un’apposita garanzia da parte dell’AGENTE per il caso di inadempimento del cliente.
Tale garanzia, nel rispetto dell’indicata norma, sarà corrispondente alla provvigione percepita dall’AGENTE.
Nel caso di mancato raggiunto accordo circa la concessione della menzionata garanzia la PREPONENTE si riserva la facoltà di non dare esecuzione all’affare
promosso dall’AGENTE senza alcun diritto di questi alla provvigione nel caso di mancata esecuzione.

(8) RISCOSSIONI
Solo su espressa richiesta della PREPONENTE l’AGENTE dovrà adoperarsi quando occorre, affinché i clienti provvedano puntualmente ai pagamenti e, nel caso
in cui si verifichino inadempienze, dovrà collaborare alle attività tendenti al recupero credito.

(9) TUTELA E LIMITI ALL’UTILIZZO DEI MARCHI AZIENDALI
L’AGENTE è tenuto ad usare il marchio …………………. di proprietà della PREPONENTE al solo fine di identificare e pubblicizzare i prodotti, manifestando
chiaramente nei confronti dei terzi la propria qualifica di agente della PREPONENTE.
In ogni caso la ditta, la denominazione sociale o i marchi del PREPONENTE non potranno comparire nella ditta, denominazione sociale o marchi d’impresa
dell’AGENTE.
L’AGENTE si impegna, anche dopo la cessazione del rapporto, a non depositare nè far depositare il marchio …………………. ovvero altri marchi, nomi o distintivi
registrati o usati dalla PREPONENTE, nella zona o altrove.
L’AGENTE si impegna, poi, a non usare o depositare, direttamente o indirettamente, marchi o altri segni confondibili con quelli usati o registrati dalla
PREPONENTE.
L’AGENTE fornirà alla PREPONENTE le notizie in suo possesso ed agirà con correttezza ed in buona fede per assicurare che gli affari dallo stesso procurati
durante la vigenza del presente contratto vengano portati regolarmente a conclusione anche dopo l’eventuale risoluzione o cessazione del rapporto,
obbligandosi a prestare la sua opera in tal senso.

(10) DIRITTO ALLA PROVVIGIONE
Il PREPONENTE deve consegnare all’AGENTE un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso
del quale sono maturate.
L’estratto conto deve indicare gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’AGENTE a condizione che sia emessa regolare fattura da parte di
quest’ultimo.
Le parti convengono che fintanto che l’AGENTE non avrà emesso la relativa fattura provvigionale la PREPONENTE non sarà tenuta al pagamento.
La provvigione viene calcolata sugli affari andati a buon fine e rientranti nella zona di competenza dell’AGENTE e dovuta a quest’ultimo, ad eccezione degli affari
promossi dai clienti direzionali ex punto 3) e /o comunque dai clienti ivi indicati di esclusiva competenza della PREPONENTE e in relazione ai quali nessuna
provvigione spetterà all’AGENTE.
Le parti altresì convengono che nessuna provvigione e/o indennità e/o risarcimento saranno dovuti all’AGENTE in ordine ad eventuali intromissioni e/o vendite
di prodotti, anche uguali, affini e/o similari a quelli oggetto del presente contratto, nella zona di esclusiva dell’AGENTE che vengano attuate dai clienti direzionali
della PREPONENTE di cui al punto 3) e /o comunque dai clienti ivi indicati di esclusiva competenza della PREPONENTE medesima o da altri clienti di
quest’ultima aventi sede, residenti o comunque situati anche al di fuori della zona geografica di cui al menzionato punto 3).
Nessuna provvigione e/o indennità e/o risarcimento spetterà all’AGENTE nel caso di mancata accettazione da parte del PREPONENTE, dell’affare procuratogli.
Nessuna provvigione e/o indennità e/o risarcimento spetterà all’AGENTE nel caso di rifiuto della merce acquistata da parte del cliente.
Nessuna provvigione e/o indennità e/o risarcimento spetterà all’AGENTE anche nel caso di mancata esecuzione dell’affare per cause non imputabili alla
PREPONENTE quali, a titolo puramente indicativo, sciopero, mancato reperimento della materia prima, ecc….
Nel caso, invece, che il PREPONENTE ed il cliente si accordino per non dare in tutto o in parte esecuzione al contratto, l’AGENTE non avrà diritto, sulla parte
ineseguita, ad alcuna provvigione.
Qualora, una volta eseguito l’affare, sia poi pattuita con il cliente la possibilità di restituzione alla PREPONENTE della merce, l’AGENTE avrà diritto alla
provvigione sulla sola parte di merce non restituita e, nel caso in cui l’AGENTE abbia già percepito la provvigione sull’intero affare, sarà tenuto a restituire alla
PREPONENTE quella parte di provvigione relativa alla merce restituita.

(10.1) CONCLUSIONE, ESECUZIONE E BUON FINE DELL’AFFARE
Le parti convengono che:
(a) l’affare deve considerarsi concluso al momento in cui la proposta d’ordine trasmessa all’AGENTE sia accettata dalla PREPONENTE anche attraverso la sua
esecuzione.
(b) il buon fine dell’affare coincide con il pagamento della fornitura da parte del cliente.
(c) nel caso di mancato buon fine dell’affare la PREPONENTE si riserva la facoltà di svolgere le opportune azioni legali nei confronti del cliente inadempiente
senza che l’AGENTE possa vantare alcun diritto a titolo di provvigioni e/o risarcimento e/o indennità nel caso in cui la PREPONENTE medesima decida a suo
insindacabile giudizio di non adottare le indicate iniziative legali.

(10.2) AFFARI CONCLUSI DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI AGENZIA
L’AGENTE ha diritto alle provvigioni anche sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto semprechè la proposta sia pervenuta alla
PREPONENTE in data antecedente e la loro esecuzione debba avvenire nel limite massimo di tre mesi dalla data di scioglimento del rapporto.
L’AGENTE avrà altresì diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi dalla PREPONENTE entro 1 mese dallo scioglimento del rapporto, per i quali la relativa
proposta sia pervenuta entro una settimana successiva lo scioglimento del rapporto, semprechè la conclusione dell’affare sia riconducibile all’attività svolta
dall’AGENTE e salvo che da particolari circostanze non risulti equo ripartire la provvigione anche agli altri agenti intervenuti successivamente all’affare.
Alla cessazione del rapporto l’AGENTE dovrà inviare alla PREPONENTE un elenco analitico delle eventuali trattative pendenti.

(10.3) ENTITA’ DELLA PROVVIGIONE
Per l’intera attività svolta dall’AGENTE e tenuto conto dell’assunzione da parte di questi di uno star del credere ex punto 8 del presente contratto, le parti
convengono che allo stesso AGENTE spettino le seguenti provvigioni:
– ………… % per l’attività promozionale;
– ………… % per l’assunzione di garanzia ex art. 1746 c.c. da parte dell’AGENTE.
Detta provvigione si intende calcolata sui prezzi risultanti dalle fatture e riferiti esclusivamente ai beni commercializzati oggetto del presente contratto, al netto
degli sconti in valuta, in merce o in percentuale sugli acquisti effettuati dal cliente, abbuoni, premi di fine anno eventualmente concessi dalla PREPONENTE,
nonchè al netto di ogni onere fiscale, onere accessorio di trasporto, imballaggio, incasso di banche e di spese di spedizionieri o di assicurazioni.

(11) SPESE DELL’AGENTE
Le spese che l’agente incontrerà nello svolgimento dell’incarico comprese quelle per il mantenimento del suo ufficio, per viaggi e soggiorni fuori sede (anche per
visite all’azienda PREPONENTE), per posta, telefono, telegrafo, per eventuali sub agenti, collaboratori, procacciatori di affari, commessi viaggiatori, dipendenti
ecc. sono a completo suo carico.

12) DURATA DEL CONTRATTO
Il presente rapporto ha inizio da giorno della sua sottoscrizione ed è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei (6) durante il quale ciascuna delle parti potrà
recedere dal contratto senza preavviso e senza obbligo di corrispondere alcuna indennità e/o risarcimento.
Superato il periodo di prova il contratto si intenderà a tempo indeterminato.

13) RECESSO DAL CONTRATTO
Una volta divenuto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dal presente contratto di agenzia dandone comunicazione all’altra parte
nel rispetto dei seguenti termini di preavviso (4).
-1 mese per il primo di durata del rapporto;
-2 mesi per secondo anno iniziato;
-3 mesi per il terzo anno iniziato;
-4 mesi per il quarto anno iniziato;
-5 mesi per il quinto anno iniziato;
-6 mesi per il sesto anno iniziato e per gli anno successivi.
Il termine di preavviso decorrerà da giorno del ricevimento della comunicazione di recesso che dovrà essere effettuato dalla parte recedente a mezzo lettera
raccomandata o fax.
La scadenza del termine di preavviso non coinciderà necessariamente con l’ultimo giorno del mese di calendario.
Qualora la parte recedente intenda non concedere all’altra parte un periodo di preavviso questa sarà tenuta, semprechè non ricorra una giusta causa di recesso, a
corrispondere all’altra una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno precedente quanto sono i mesi di preavviso dovuti o una somma a
questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.

(13.1) RESTITUZIONE DOCUMENTI
Alla cessazione del rapporto l’agente sarà tenuto a restituire alla PREPONENTE tutto quanto da quest’ultima consegnatogli per l’esecuzione del presente
rapporto di agenzia, compreso listini, campionari, materiale pubblicitario, ecc.

(14) INDENNITA’ DI SCIOGLIMENTO
In presenza delle condizioni di cui all’ art. 1751 c.c. , all’atto dello scioglimento del rapporto di agenzia (ad eccezione del caso di scioglimento nel periodo di
prova) sarà riconosciuta all’AGENTE, se dovuta ricorrendone i presupposti, un’indennità di scioglimento fino ad un limite massimo di due mesi di provvigioni
sulla base della media mensile delle provvigioni liquidate negli ultimi cinque anni o, se il contratto ha avuto una durata inferiore, sulla base della media mensile
delle provvigioni liquidate nel periodo considerato.

(15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato adempimento, da parte dell’AGENTE, dei seguenti obblighi di cui al presente contratto, legittimerà la PREPONENTE a recedere con effetto
immediato, mediante semplice comunicazione scritta, dal contratto di agenzia, senza obbligo di concedere il periodo di preavviso né tantomeno alcuna
indennità sostitutiva e/o di scioglimento:
– modalità di adempimento dell’incarico, punto 2)
– esclusiva, punto 4)
– tutela e limiti all’utilizzo dei marchi aziendali, punto 9)
Salvo ed impregiudicato il diritto della PREPONENTE di recedere in seguito ad un qualunque inadempimento dell’AGENTE agli obblighi scaturenti dal presente
contratto.

(16) INCEDIBILITA’ DEL CONTRATTO
Nessuna parte può cedere a terzi, neppure parzialmente, alcun diritto e/o obbligazione nascente dal presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta
dell’altra parte.

(16.1) MUTAMENTODELLE PERSONE DEI SOCI E /O DEGLI AMMINISTRATORI
Essendo ad intuitus personae la validità durata ed efficacia del presente contratto è subordinata al mantenimento, all’interno della società AGENTE (n.b. se
trattasi di Agente in forma societaria), degli attuali soci ed amministratori.
Qualora, nel corso del rapporto, intervengano modifiche nelle persone dei soci e/o amministratori il verificarsi di tali fatti, da considerarsi imputabili alla società
AGENTE, comporterà la facoltà per la PREPONENTE di recedere dal presente contratto senza diritto alcuno dell’AGENTE medesimo ad indennità di
scioglimento e/o di preavviso.

(17) CONVENZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI
Ogni convezione derogativa o completamente al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le parti a pena di
inefficacia.

(18) LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è interamente regolato dal Codice Civile Italiano e, in particolare, vertendosi in materia di contratto di agenzia, dagli art. 1742 – 1753 c.c.
come modificati dal d. leg.vo 10 settembre 1991 n. 303 e dal d. leg. vo 65/99.

(19) LINGUA ITALIANA
La lingua utilizzata per la redazione del presente contratto è la lingua italiana e, come tale riconosciuta tra le parti quale lingua da utilizzarsi nel caso di
contestazioni, modifiche (nel rispetto del punto 17) al presente contratto.

(20) GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che insorga tra le parti da o in connessione con il presente contratto, ivi comprese quelle riguardanti la sua interpretazione ed
esecuzione, le parti convengono quale giurisdizione esclusiva la giurisdizione italiana ed eleggono quale Foro competente esclusivo quello dove ha sede la
PREPONENTE, in _______, Italia.
Luogo,Data,
L’AGENTE LA PREPONENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341, secondo comma, c.c. e 1342 c.c., le parti approvano specificamente ed espressamente le seguenti clausole:
2) Modalità di adempimento dell’incarico;
3) Oggetto del contratto, Zona di competenza;
4) Esclusiva;
6) Prezzi e condizioni di vendita;
7) Star del credere;
9)Tutela e limiti all’utilizzo dei marchi aziendali;
10) Diritto alla provvigione;
10.1) Conclusione, esecuzione e buon fine dell’affare;
12) Durata del contratto;
14) Indennità di scioglimento;
15) Clausola risolutiva espressa;
16) Incedibilità del contratto;
16.1) Mutamento delle persone dei soci e/o degli amministratori;
17) Convenzioni derogative o complementari;
18) Legge applicabile
19) Lingua italiana
20) Giurisdizione e Foro competente.
Luogo, Data,
L’AGENTE LA PREPONENTE
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ALLEGATO A (Da considerarsi parte integrante del Contratto di agenzia ………………/…………….)
Prodotti rientranti nell’oggetto del contratto di agenzia concluso in data …………… tra la PREPONENTE ……………… e l’AGENTE ………………
Quelli di cui al catalogo qui allegato costituente parte integrante del menzionato contratto di agenzia.
Luogo, Data,
La Preponente L’Agente

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ALLEGATO B (Da considerarsi parte integrante del Contratto di agenzia ………………/…………….)
Ai sensi del punto 3) del contratto di agenzia in data …………… tra la PREPONENTE e l’AGENTE ……………… i clienti direzionali di esclusiva competenza della
Preponente sono i seguenti:
…………….
……………
Luogo, Data,
La Preponente L’Agente

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