Contratto di Apprendistato – Informazioni su Retribuzioni e Dimissioni

Il contratto di apprendistato è stato introdotto dalla legge 30 del 2003 e mira alla formazione e qualificazione sul lavoro in modo che il lavoratore acquisisca le competenze necessarie e professionali per lo svolgere la mansione per la quale è stato inquadrato come apprendista.
Il D.L. 112/2008 ha eliminato il limite di 2 anni come durata minima del contratto, che però non può superare i 6 anni di formazione-apprendista. Con questa riforma è possibile estendere i contratti di apprendistato anche alle attività stagionali, poiché non vi è alcun limite minimo di durata dell’accordo.

Il contratto di apprendistato può essere usato verso i giovani che hanno un età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Le imprese grazie al contratto di apprendistato hanno la possibilità di essere agevolate sui contributi pensionistici del lavoratore per tutta la durata del contratto, ma hanno l’obbligo di consentire all’apprendista di frequentare attività di formazione esterne durante l’orario di lavoro e l’obbligo di erogare l’intera formazione.

La retribuzione di un contratto di lavoro professionalizzante è fissata dai contratti collettivi ed è calcolata mediante una quota percentuale sui minimi stabiliti per i lavoratori qualificati. C’è poi una progressione della retribuzione legata al fatto che il lavoratore man mano che esercita la professione va acquisendo professionalità.

Il datore di lavoro deve versare contributi in forma ridotta rispetto a quelli che versa per gli altri lavoratori dipendenti. Se l’apprendista viene poi assunto a tempo indeterminato, l’azienda ha agevolazioni contributive anche per l’anno successivo al giorno dell’assunzione.

Il contratto è disciplinato dagli accordi a livello nazionale tra associazioni dei lavoratori e prestatori di lavoro. Questo deve contenere i seguenti elementi.

Mansione lavorativa per la quale il lavoratore viene integrato.
La qualifica professionale che verrà erogata alla fine del contratto.
In questo modo l’apprendista ha la possibilità di conoscere il suo processo di formazione e la qualifica che ne scaturirà.
La formazione formale può essere elargita fuori dall’impresa o all’interno della stessa, basta che non entri direttamente in contatto con la produzione. Questa deve essere di almeno 120 ore annue.
La formazione non formale viene invece impartita all’interno dell’azienda sotto la guida di un tutor, in modo da conseguire le abilità tecnico-professionali direttamente sul campo.

L’apprendista può dimettersi ma deve dare un preavviso che varia a seconda del tipo di contratto. Per maggiori dettagli è possibile vedere la guida presente su questo sito dedicato alla lettera di dimissioni in questa pagina.

Le ferie sono di solito di 4 settimane l’anno. Per i minori di 16 anni sono 30 giorni l’anno.