Come Riscuotere Fattura da un Cliente Fallito

Il professionista può emettere la fattura all’atto del pagamento da parte del cliente. Normalmente emette una fattura proforma che serve esclusivamente al cliente stesso per sapere il quantum da pagare al professionista.

Nell’ipotesi di fallimento del cliente vediamo come si deve comportare il professionista, il cui compenso, in sede di verifica dello stato passivo del committente, sia stato iscritto come credito privilegiato, mentre l’importo dell’IVA sia stato iscritto come credito chirografario.

Su questo aspetto, la R.M. 3 aprile 2008 n. 127/E ha precisato che il professionista, che si è insinuato nel passivo nell’ambito di una procedura concorsuale, nell’ipotesi di riparto parziale del suo credito privilegiato relativo a prestazioni professionali rese prima della procedura, deve emettere fattura per un importo complessivo corrispondente a quanto avuto dal curatore, provvedendo a scorporare l’IVA relativa.

Da un punto di vista fiscale, quindi, il comportamento è stato considerato corretto, dando una spallata a tutta l’impostazione della Cassazione che invece ha sempre deciso nel senso di considerare l’IVA come credito chirografario.

L’IVA, come suggerisce l’Associazione nazionale Tributaristi Italiani, non è da richiedere in sede di ammissione allo stato passivo, in quanto si tratta di un credito che sorge nel corso della procedura stessa. Quindi dovrebbe essere pagata in via prededucibile. Nel caso in cui la procedura non dovesse accettare il pagamento dell’IVA, lo stesso professionista deve agire nei confronti della procedura, ma con azione a parte.

Questa sembra essere, dunque, la strada giusta per ottenere la prededucibilità. il professionista non chiede l’importo dell’IVA nella sua domanda di insinuazione al passivo fallimentare, richiedendola in prededuzione solo nel momento in cui sorge l’obbligo della fatturazione, ossia quando il curatore provvede al pagamento in esecuzione del piano di riparto.

Vedi anche la norma di comportamento dell’associazione dottori commercialisti n. 91/1986.