Come Pagare la SIAE

L’imposta sugli intrattenimenti è disciplinata dal DPR 640/72 e si applica ad intrattenimenti, giochi ed altre attività indicate nella tabella seguente ( il comune denominatore è un aspetto puramente ludico dell’attività senza rilevanza culturale).

Esecuzioni musicali di ogni tipo ad eccezione di concerti, intrattenimenti danzanti (anche discoteche e sale da ballo) se l’esecuzione della musica dal vivo è di durata inferiore al 50 % dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio.
16 %

Utilizzo di biliardi, biliardini, qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, installati sia in luoghi pubblici o parti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie
Noleggio go-kart e gioco del bowling.
8 %

Ingresso in sale da gioco o luoghi appositamente riservati all’esercizio delle scommesse( per chi gestisce concorsi pronostici occorrerà applicare un’imposta unica su concorsi a pronostici e scommesse DPR 66/2002)
60 %

Esercizio del gioco in case da gioco ed in altri luoghi a ciò destinati ( come ad esempio navi da crociera)
10 %

Come disposto dall’articolo 2 del DPR 460 del 1972 l’imposta dovuta da chiunque organizzi intrattenimenti. Per quanto riguarda gli apparecchi meccanici o elettromeccanici sarà il gestore a dover versare l’imposta ( titolare del nulla osta che consente l’utilizzo degli apparecchi).

La base imponibile è invece costituita ( ai sensi degli artt. 3,5,6 bis e 8 del DPR 640 del 1972) dal prezzo pagato per assistere allo spettacolo o dall’importo dei singoli biglietti ( gli importi devono essere considerati al netto di Iva). Non devono essere conteggiati i biglietti emessi gratuitamente ( purché rispettino il limite del 2 o del 5 % della capienza del locale).

Nel calcolo della base imponibile occorrerà inoltre tener conto anche di:

Aumenti dovuti alle consumazioni o altri servizi;
Corrispettivi dovuti per le cessioni e le prestazioni di servizi accessori;
Il totale di quanto percepito per gli abbonamenti, i proventi derivanti da sponsorizzazioni e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi erogati;
Regime forfettario – Per alcune attività viene previsto un regime forfettario che consente la determinazione della base imponibile nella misura del 50 % dei proventi incassati. Le attività a cui si applica tale regime sono:

Esecuzioni musicali effettuate non dal vivo in pubblici esercizi senza prestazioni sostitutive o accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti;
Attività di importanza minima ( proventi conseguiti nell’anno solare di importo non superiore a 25.822,84 euro). In queste situazioni l’imposta è assolta presentando apposita istanza preventiva alla SIAE ( come disposto dall’art. 4 del DPR 544/99).

ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI PASSIVI- Oltre al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, da effettuare con mod. F24, esercenti e organizzatori di intrattenimenti devono effettuare alcuni adempimenti formali. Innanzitutto va presentata, al competente ufficio SIAE, una preventiva dichiarazione di effettuazione dell’attività ( come disposto dall’art. 19 del DPR 640/72).

Inoltre per le operazioni soggette all’imposta sugli intrattenimenti i soggetti d’imposta devono consegnare, all’atto del pagamento, a ciascun partecipante o spettatore un titolo di accesso. Il titolo di accesso dovrà contenere le informazioni previste dall’art. 3 del DD 13 luglio 2000. Non dovranno emettere i titoli di accesso le seguenti categorie:

Esercenti attività di impresa che occasionalmente organizzano attività di intrattenimento e con ricavi nell’anno precedente non superiori a 25.822,84 euro, che certificano i corrispettivi con ricevuta o scontrino;

Soggetti che non esercitano attività di impresa e che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento. In tali casi occorre presentare alla SIAE una dichiarazione di effettuazione dell’attività prima dell’inizio dell’evento. Entro il quinto giorno successivo al termine dell’evento va presentata apposita dichiarazione attestante corrispettivi percepiti e elementi identificativi dell’evento;

Soggetti gestori di apparecchi da divertimento per i quali è prevista la determinazione forfettaria della base imponibile.

Viene anche previsto che i soggetti i quali emettono titoli di accesso con gli appositi misuratori fiscali debbano trasmettere alla SIAE i dati del documento riepilogativo giornaliero. La trasmissione po’ avvenire in modalità cartacea o in via telematica entro il 5° giorno non festivo successivo a quello cui si riferisce.