Comodato e Trattamento Fiscale

Ai fini dell’imposta di registro sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta i contratti verbali, ad eccezione di quelli espressamente previsti dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (contratti verbali di locazione o di affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite nonché di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Per tutti gli altri contratti verbali la registrazione è prevista qualora le relative disposizioni siano enunciate in altri atti, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 131/86.

Si sottolinea – inoltre – che la registrazione, con il relativo pagamento dell’imposta, può essere obbligatoria in termine fisso ovvero solo in caso d’uso (art. 5, comma 1, del Testo unico) (si ha «caso d’uso» quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento, art. 6, D.P.R. n. 131/1986).

Con riferimento agli obblighi di registrazione, occorre distinguere tra comodato di beni immobili e comodato di beni mobili.

Comodato di beni immobili
Il contratto di comodato di beni immobili, se redatto in forma scritta e se avente per oggetto beni immobili, va registrato obbligatoriamente in termine fisso (ossia entro trenta giorni dalla stipula) come previsto dall’art. 5, comma 4, parte prima della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986.

L’imposta di registro è pari alla misura fissa di euro 168,00.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. 6 febbraio 2001, n. 14/E, sia stato convenuto nella forma verbale, tale obbligo di registrazione non sussiste, a condizione che il contratto non sia enunciato in altro scritto.

Comodato di beni mobili
Relativamente al comodato di beni mobili, redatto in forma scritta, relativamente a cui è possibile vedere questo modello di contratto di comodato, si ricorda che l’art. 3, parte seconda, della Tariffa, prevede, per l’atto predisposto nella forma di scrittura privata non autenticata, la registrazione solo in caso d’uso, con il pagamento del tributo fisso di registro di euro 168,00.

Nell’ipotesi in cui il contratto venga redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso con l’applicazione dell’imposta nella misura fissa di euro 168,00, in base all’art. 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986.

Contratto verbale di comodato
Si ricorda che il contratto di comodato (articoli 1803 e seguenti del Codice civile) non va tuttavia necessariamente redatto in forma scritta.
I contratti verbali di comodato, pertanto, sia che abbiano oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo di registrazione, tranne che nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.

Infatti, in virtù del rinvio operato dall’art. 3, comma 2, del Testo unico, al contratto di comodato si applicano le statuizioni concernenti l’enunciazione di atti non registrati previste dall’art. 22, il quale stabilisce che «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69»(oggi sanzione pecuniaria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
Si ritiene che la risoluzione di un contratto di comodato stipulato verbalmente e per tale ragione non registrato, non vada anch’essa sottoposta a registrazione.