Come si Aprono le Associazioni di Promozione Sociale

Le associazioni che non hanno scopo di lucro ( associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, ecc.) che realizzano o partecipano a partecipazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale hanno la possibilità di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali.

Tra le agevolazioni che è possibile ottenere vi sono :
Esenzione dal pagamento Ires;
le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta;
le donazioni e le prestazioni gratuite eseguite, ai fini delle imposte sui redditi, presentano carattere di liberalità.

Il possesso dei requisiti che qualificano un ente di tipo associativo deve essere certificato tramite invio telematico del modello Eas ( in base all’art. 30 Dl 185/2008 l’invio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di costituzione).In ogni caso il modello non deve essere presentato dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni pro loco che hanno scelto il regime forfettario, gli enti associativi dilettantistici iscritti al registro del Coni che non hanno attività commerciali.

Imposte dirette – Per la determinazione del reddito delle associazioni di promozione sociale occorre ricordare che le prestazioni di lucro non danno origine ad attività commerciale ( purché siano rispettati le condizioni di conformità alle finalità istituzionali dell’ente, manchi una specifica organizzazione i corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione). Tuttavia gli enti non commerciali possono avere un reddito di impresa derivante da attività commerciale svolta in subordine. A tali ricavi viene applicato il regime ordinario ( reddito = differenza tra proventi conseguiti e costi sostenuti) o il regime forfettario quando possibile ( ai ricavi conseguiti viene applicata un percentuale per la determinazione dei redditi generati).

Per quanto riguarda gli obblighi contabili gli enti non commerciali hanno l’obbligo della tenuta di una contabilità separata, per quanto riguarda le attività commerciali esercitate. Gli obblighi sono gli stessi vigenti per le imprese individuali ( distinguendo tra regime ordinario e regime semplificato).

Disciplina IVA – Gli enti che non hanno per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali si considerano soggetti passivi solo quando effettuano operazioni commerciali o agricole. Sono esclusi dal campo iva i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali.

Sono invece sempre assoggettate all’imposta in base alle regole ordinarie le seguenti operazioni:

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei soci a fronte di pagamento di corrispettivi. Tali corrispettivi sono comunque da distinguere rispetto alle quote associative versate;
Le operazioni elencate all’art. 4 c. 5 del DPR 633/72 ( tra queste operazioni rientrano il trasporto di persone, servizi portuali e aeroportuali, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari, ecc.).
Ai fini delle imposte dirette ed ai fini Iva sono considerate non commerciali le seguenti attività svolte dalle associazioni di promozione sociale:

Cessione di pubblicazioni fatte ai propri associati;
Cessione di beni e prestazioni di servizi, svolti in attuazione degli scopi istituzionali;
Organizzazione di viaggi;
Vendita e somministrazione di alimenti o bevande fatti da attività commerciali con sede ove è svolta l’attività istituzionale;
Per quanto riguarda l’iva vengono considerate attività con commerciali tutte le attività sopra elencate ad esclusione dell’attività di organizzazione di viaggi o soggiorni turistici.