Cosa Sono i Fondi Comuni di Investimento

Il fondo comune d’investimento per il cittadino italiano costituisce una forma relativamente recente di investire i propri risparmi, essendo stato introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale, per il solo investimento in titoli, con la legge n. 77 del 1983 (abrogata nel ’98 dal Testo Unico della Finanza che ne ha riscritto la disciplina). Partecipando a un fondo comune d’investimento mobiliare, il risparmiatore affida una determinata somma di denaro a società che svolgono professionalmente l’attività di intermediazione mobiliare (come viene detto tecnicamente lo scambio di titoli), in particolare alle cosiddette società di gestione del risparmio (Sgr).

Queste sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (come nel caso dei fondi comuni) e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi. Con l’acquisto di quote che rappresentano il valore della propria partecipazione al fondo, il risparmiatore lascia che altri, più esperti di lui, svolgano proficuamente (si spera), con i suoi soldi e nel suo esclusivo interesse, la difficile attività di acquisto e vendita di valori mobiliari. Le somme guadagnate nell’esercizio di questa attività, tolte le spese per la gestione del fondo e le provvigioni che la società di gestione del fondo si riserva a titolo di compenso per l’attività svolta, sono ripartite fra i sottoscrittori del fondo in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno. Il fondo è comune perché non è privato; molti sono cioè i risparmiatori che con i loro soldi concorrono a formarlo. É d’investimento poi perché le somme raccolte per la sua costituzione devono necessariamente essere investite (non possono ad esempio essere impiegate – consumate – per l’acquisto di un bene per l’uso in comune dei sottoscrittori, né possono rimanere in forma liquida, fatte salve esigenze connesse con la gestione del fondo).

Il fondo infine è d’investimento mobiliare se deve essere composto soltanto da attività finanziarie; è d’investimento immobiliare invece quando deve essere investito esclusivamente o prevalentemente (e comunque in misura non inferiore ai due terzi) in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Le caratteristiche del fondo – in particolare il valore delle quote di partecipazione, i criteri per la determinazione e le modalità di distribuzione dei proventi di gestione – sono tutte stabilite con apposito regolamento redatto dalla società di gestione autorizzata dalla Banca d’Italia a istituire il fondo. Il fondo è aperto quando il sottoscrittore può chiedere in qualunque momento il rimborso della propria quota in base al valore del fondo nel giorno della richiesta; è chiuso quando il diritto al rimborso può essere esercitato soltanto a scadenze predeterminate. Per uscire da un fondo chiuso in momenti diversi da quelli delle scadenze previste, l’investitore dovrà dunque vendere a terzi la propria partecipazione. All’interno dei fondi comuni d’investimento mobiliare possono essere individuate diverse tipologie in funzione dei valori mobiliari verso i quali si indirizza maggiormente l’investimento del fondo. In particolare, essi possono essere suddivisi in cinque grandi categorie: azionari, bilanciati e obbligazionari, di liquidità e flessibili.

I fondi azionari sono quelli investiti perlopiù (almeno il 70%) in azioni, obbligazioni convertibili o altri valori mobiliari similari; tali fondi, in altre parole, sono rivolti al conseguimento di plusvalenze patrimoniali derivanti dall’aumento delle quotazioni. Sono perciò altamente rischiosi, dal momento che le somme del fondo vengono prevalentemente investite in capitale di rischio. Opposti per concezione ai fondi azionari sono quelli obbligazionari, investiti perlopiù in titoli di Stato, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario. Caratteristica di questi fondi è il profilo di rischio relativamente basso; l’investimento infatti si concentra su valori mobiliari che garantiscono una remunerazione sotto forma di interessi. I fondi bilanciati sono quelli in cui l’investimento si ripartisce equamente fra titoli che rappresentano capitale di rischio e titoli che rappresentano capitale di debito. Il loro profilo di rischio si situa a metà fra i fondi azionari e quelli obbligazionari. Chi investe in tali fondi, in altre parole, punta su un rendimento assicurato, ma non rinuncia a rischiare qualcosa su valori mobiliari a più elevato rischio, ma anche a più alto rendimento.

Infine, i fondi di liquidità si caratterizzano per il fatto che il portafoglio è costituito da titoli di credito con scadenza a brevissimo termine (la duration deve essere inferiore ai sei mesi), mentre quelli flessibili sono caratterizzati dall’assoluta libertà del gestore nell’investire il portafoglio nei diversi strumenti finanziari esistenti. Tali fondi, in altre parole, sono particolarmente indicati per coloro che sono intenzionati a cogliere le migliori occasioni offerte dai mercati finanziari mondiali, senza vincolare il gestore al rispetto di determinate proporzioni fra un tipo di investimento e l’altro.